Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Dfp-0006153-P-29/01/2021, in risposta alla richiesta formulata da un Comune, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle “Peo” disciplinata dal Ccnl. Funzioni Locali 2016-2018.
Il Dipartimento, in linea con i chiarimenti precedentemente forniti da Aran (Orientamento Cfl_69 del 20 dicembre 2019), ha precisato che, in base alla disciplina stabilita dall’art. 16, comma 7, del Ccnl. 21 maggio 2018, l’attribuzione della Progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. Ne deriva che, per dare una decorrenza fino al 1° gennaio dell’anno delle Progressioni orizzontali, non è obbligatorio chiudere la graduatoria entro il 31 dicembre, ma è sufficiente la previsione nel Contratto integrativo decentrato.
Tale interpretazione si discosta dal precedente Orientamento, condiviso anche dalla RgS e dalla Corte dei conti, secondo cui la decorrenza delle Progressioni economiche orizzontali non poteva essere anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse. Tale lettura tuttavia, secondo la Funzione pubblica, deve intendersi superata, con specifico riferimento al Comparto “Funzioni locali”, alla luce della nuova disposizione che, nel prevedere espressamente che “l’attribuzione della Progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie”, definisce con certezza il limite di decorrenza della Progressione economica orizzontale, stabilendo che la stessa non può essere antecedente al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto.




