È stata pubblicata sulla G.U. n.114 del 14 maggio 2021 l’Ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 e recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.
Pur restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall’art. 49 del Dpcm. 2 marzo 2021 (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302.pdf), chiunque entri in Italia per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli Elenchi “D” ed “E” dell’Allegato 20 (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/Dpcm._20210302_allegati-txt_0.pdf) del predetto Decreto, deve presentare a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la certificazione di essersi sottoposto ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone nelle 72 ore precedenti all’ingresso nel territorio nazionale.
Qualora non siano insorti sintomi di “Covid-19”, queste disposizioni non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lett. a), b), c), f), g), l), m), n), o), del Dpcm. 2 marzo, 2021, ovvero:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’Elenco “A” dell’Allegato 20 del Dpcm. 2 marzo 2021;
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di Imprese ed Enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ai Funzionari e agli Agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di Organizzazioni internazionali, agli Agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle Missioni diplomatiche, ai Funzionari e agli Impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle Missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.




