Il Ministero dell’interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, con il Comunicato 7 giugno 2021, si è espresso sul “Termine per redigere la Relazione di fine mandato nei Comuni interessati al rinnovo degli Organi elettivi nell’anno 2021” in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica.
La Comunicazione del Ministero risponde ad una richiesta di parere formulata dal Segretario generale di un Comune sull’individuazione del termine per la presentazione della Relazione di fine mandato, di cui all’art. 4 del Dlgs. n. 149/2011, per i Comuni in cui ci saranno le Elezioni amministrative del 2021.
Nell’art. 1 del Dl. n. 25/2021, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di Consultazioni elettorali per l’anno 2021”, si è specificato che, “in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da ‘Covid-19’ complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 182/1991, le Elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021”. Secondo la Corte dei conti e, in particolare le norme di cui all’art. 51 del Tuel e art. 1 della Legge n. 182/1991, la data delle Elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte.
Così facendo, si è spostato in avanti la data delle Elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del Dl. n. 293/1991.
In conclusione, secondo la Finanza locale la Relazione di fine mandato deve essere effettuata entro 60 giorni dalla scadenza del mandato originario come previsto dall’art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 149/2011.




