La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie, con la Deliberazione n. 7/SezAut/2024/Inpr del 23 aprile 2024, depositata in Segreteria il 26 aprile 2024, ha deliberato le “Linee-guida per la Relazione dei Revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2024-2026 per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266” e il relativo Questionario, in procinto di essere pubblicata in G.U.
Il Documento approvato dalla Corte contiene le “Linee-guida” alle quali devono attenersi gli Organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali nella predisposizione della Relazione sul bilancio di previsione 2024-2026 è accompagnato dal relativo Questionario.
Il Questionario continua a concentrarsi sull’esame della contabilità finanziaria che, stando alle indicazioni fornite dal Comitato Direttivo della Struttura di governo della “Riforma 1.15 del Pnrr”, continuerà a
conservare il ruolo di contabilità autorizzatoria.
Il Questionario, rispetto agli anni precedenti, è stato semplificato e coordinato con quello relativo al rendiconto 2023, al fine di evitare l’acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute.
Viene conservata l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, anche in considerazione delle ancora diffuse resistenze a gestire le obbligazioni secondo il Principio della competenza finanziaria potenziata.
Domande specifiche sono relative al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sull’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione e su ogni altra grave irregolarità contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.
Attenzione è ancora necessariamente e utilmente rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli complessivi, senza trascurare il controllo della corretta gestione per altri profili di rilievo: tempi di pagamento, congruità degli accantonamenti, tenuta della cassa vincolata, contabilizzazione del “Fal” e ripiano dell’eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2019, a seguito della ricostituzione del “Fal” separatamente dal “Fcde”.
La Sezione “Pnrr” mantiene esclusivamente le domande relative all’organizzazione e alla gestione straordinaria del personale, in quanto con la specifica Tabella allegata al questionario rendiconto 2023 verrà monitorato l’andamento finanziario e procedurale dell’attuazione degli Interventi “Pnrr”.
Il Questionario si compone di una Prima Parte che contiene informazioni generali e domande preliminari, alla quale seguono 6 Sezioni tematiche, integrate con alcune Schede per il riepilogo dei dati contabili di riferimento ritenuti più significativi.
Tra le novità viene segnalata la reintroduzione del contributo alla finanza pubblica richiesto ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e la normativa di riferimento; in proposito è stata introdotta una domanda volta a verificare se l’Ente abbia tenuto conto dei predetti contributi al concorso alla finanza pubblica nella costruzione delle previsioni di bilancio 2024/2026.
E’ ricordato che gli Enti che si sono avvalsi del rinvio, al 15 marzo 2024, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, potevano “indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel Dm. 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio» (Faq n. 54 della Commissione Arconet).
Il Questionario tiene conto dei principali profili che, in termini di giudizio prognostico di attendibilità, possono rivelarsi critici per la sana gestione economico-finanziaria dell’Ente; infatti, permane l’attenzione sulla corretta applicazione degli istituti dell’armonizzazione contabile necessari a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente, e specifiche domande sono state formulate in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, sull’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e su ogni altra grave irregolarità contabile che possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri di bilancio.
Giustamente particolare attenzione è stata rivolta alla verifica del rispetto degli equilibri di competenza, di bilancio e di quelli complessivi, nonché sulla corretta contabilizzazione del “Fal” e sulle modalità di ripiano dell’eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2019, a seguito della ricostituzione del Fal separatamente dal “Fcde”.
Sono stati introdotti quesiti volti a consentire il monitoraggio delle misure che l’Ente ha adottato per ridurre i tempi di pagamento dei debiti commerciali e viene richiamata l’attenzione dell’Organo di revisione sulla necessità di verificare, unitamente alla ricorrenza dei presupposti per lo stanziamento in bilancio del “Fondo garanzia debiti commerciali” e alle relative modalità di determinazione, il rispetto dell’obbligo del rispetto dei tempi di pagamento.
È stata aggiornata la Tabella relativa agli accantonamenti per passività potenziali includendo un elenco dettagliato dei fondi, così come classificati dagli schemi di bilancio, e in continuità con quanto già richiesto nel rendiconto.
Rivisitata la Tabella sul disavanzo allineando le voci con quelle presenti nell’omologa Sezione nel Questionario al rendiconto ed eliminando le tipologie non più attuali.
Per quel che concerne il “Fcde”, i quesiti rivolti ai Revisori sono finalizzati alla verifica della regolarità del calcolo dell’accantonamento, nonché dell’adeguata illustrazione nella Nota integrativa delle entrate per le quali l’Ente non abbia provveduto all’accantonamento, in quanto ritenute non di dubbia e difficile esazione. Quanto al Fpv, viene ribadita la necessità che la costituzione e la gestione del “Fpv” non siano declassate a operazioni di mera valenza contabile.
Il conseguimento degli specifici obiettivi di performance in termini di tempo medio di pagamento e tempo medio di ritardo ha rappresentato uno degli aspetti di maggior attenzione riservato dalla Sezione nella predisposizione degli schemi di questionario sui bilanci preventivi e consuntivi.
Il Documento richiama l’obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione ed il loro carattere autorizzatorio e ribadito come il principale strumento per garantire all’Ente la liquidità necessaria a far fronte ai pagamenti risieda nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità nella formazione delle previsioni; le previsioni di cassa delle entrate vanno, infatti, rapportate in relazione ai crediti (tanto per i residui, che per la competenza) che si prevede verranno riscossi nell’esercizio, tenendo conto della media delle riscossioni degli ultimi anni, in modo da rappresentare compiutamente e con elevata attendibilità, il flusso di entrata presumibile. Nella Deliberazione si ricorda che con la Riforma della contabilità armonizzata è sussistente l’obbligo, per il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Inoltre, si rimarca la necessità di prestare attenzione sull’obbligo di tenuta della cassa vincolata da parte del tesoriere e del Responsabile dei Servizi economico-finanziari.
I controlli dell’Organo di revisione sugli effettivi equilibri di cassa, nel corso della gestione, devono estendersi ai rapporti tra Ente e Tesoriere, accertando che l’Ente si sia dotato di scritture contabili atte a determinare, in ogni momento, l’entità della giacenza della cassa vincolata.
La Sezione Enti in dissesto è stata ripensata nell’ottica di meglio indagare le modalità di gestione del dissesto e dei rapporti Ente/Osl, per verificare l’effettiva adozione di misure che garantiscano un definitivo ritorno alla stabilità finanziaria. Nel Questionario vi sono domande volte a chiarire la contabilizzazione delle operazioni connesse alla riscossione dei residui attivi e al pagamento dei residui passivi di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione, e ad approfondire i motivi che, anche prospetticamente, non consentono l’estinzione della massa passiva. Un focus è stato dedicato al controllo sulle cause che, nella costruzione e gestione del bilancio stabilmente riequilibrato, possono comprometterne gli equilibri, fra cui in taluni Enti ruolo importante assume il disavanzo per la ricostituzione del “Fal”.
La Sezione dedicata agli Organismi partecipati è stata semplificata con riguardo alle richieste informative: si chiede se l’Ente abbia o meno partecipazioni, se abbia ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 20, comma 1, del Tusp, e se è avvenuta l’approvazione, da parte delle Società partecipate, del bilancio relativo all’ultimo esercizio, e delle eventuali misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni, da parte dell’Ente.
Sono richieste informazioni di dettaglio sulla presenza di Organismi partecipati in perdita, sull’eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale, nonché di trasferimenti straordinari, aperture di credito e rilascio di garanzie, soprattutto al fine di monitorare il rispetto dei vincoli in materia di “soccorso finanziario” in favore delle Società partecipate. Altro aspetto d’interesse riguarda l’eventuale adozione di un provvedimento motivato di fissazione degli obiettivi specifici impartiti alle controllate sul complesso delle spese di funzionamento.
La Sezione “Pnrr” è stata fatta oggetto di significativa revisione e riduzione; sono mantenute esclusivamente le domande relative all’organizzazione e alla gestione straordinaria del personale.
La Sezione al termine del Questionario presenta un’apposita finestra (Note) che il revisore può utilizzare per portare all’attenzione elementi aggiuntivi, commenti o altri dettagli a integrazione e chiarimento delle risposte fornite.
Lo schema di relazione dell’Organo di revisione sui bilanci di previsione 2024-2026 è volto a integrare le informazioni contabili presenti nella “Bdap”, comunicate dagli Enti. È ribadita l’importanza della correttezza e della tempestività di inviare i flussi informativi in “Bdap”, funzionale anche all’elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, ed è compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi siano adeguatamente alimentati dagli Enti, con necessità di segnalare segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.
A tal fine, i revisori si devono registrare nel Sistema “Bdap – Bilanci Armonizzati”, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell’Ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente (Pcr), sia dai collaboratori dell’Organo di revisione (Ccr) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link “Nuova Registrazione” presente nella Sezione “Area operatori Bdap” della home page di “Bdap”: (https://openbdap.rgs.mef.gov.it/).
Nella home page della Piattaforma “Questionari Finanza Territoriale” sarà presente l’elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati sono consultabili direttamente anche in un’apposita area del Sistema “Con.Te.” accessibile dal Menu “Documenti > Interrogazione questionari esterni”. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti comunicherà sul Portale “FiTNet/ConTe” la possibilità di procedere con la compilazione on line del Questionario, mentre la data termine per la sua trasmissione, come al solito, dovrà essere stabilito dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.




