Consigli comunali: Viminale rilascia Parere su richiesta di convocazione straordinaria

Il Ministero dell’Interno ha rilasciato un Parere riguardante la richiesta di convocazione straordinaria di un Consiglio comunale

Il 2 maggio 2024, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – ha rilasciato un Parere riguardante la richiesta di convocazione straordinaria di un Consiglio comunale, sollevata da quattro consiglieri comunali in risposta a un esposto presentato da un dipendente comunale sospeso dal servizio. Il caso si colloca all’interno del quadro giuridico fornito dall’art. 39, comma 2, del Tuel, e dall’art. 17, comma 5, dello Statuto comunale.

I dettagli del caso specifico

La Prefettura ha esaminato la situazione in cui il Presidente del Consiglio comunale ha negato la richiesta di convocazione avanzata dai Consiglieri, motivando che gli argomenti proposti per la discussione rientravano in questioni di gestione non competenti al Consiglio. In risposta, i Consiglieri hanno sottolineato la gravità delle questioni sollevate, sostenendo la necessità di una Sessione straordinaria.

Il Parere del Ministero

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che il diritto di richiedere una convocazione straordinaria è protetto specificatamente dalla legge. Tale normativa prevede interventi sostitutivi del Prefetto nel caso in cui non avvenga la convocazione entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Parere ministeriale enfatizza che il Presidente del Consiglio è tenuto a verificare solo formalmente che la richiesta sia stata avanzata dal numero adeguato di Consiglieri, senza poter giudicare la pertinenza degli argomenti proposti.

Ambito di Competenza del Consiglio

Il Ministero ha sottolineato che una questione rientra nella competenza del consiglio comunale se fa riferimento agli Atti fondamentali elencati nell’art. 42, comma 2, del Tuel, o alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo previste dal comma 1 dello stesso articolo. In questo contesto, il Consiglio comunale ha la facoltà di valutare la legalità della sua convocazione e l’ammissibilità delle questioni proposte, a meno che l’oggetto non sia manifestamente illecito o estraneo alle sue competenze.