Anche nei piccoli Enti che presentino un organico esigue, ai quali la percentuale prevista dal contratto non consentirebbe l’applicazione dei permessi-studio, è consentito il godimento del beneficio ad almeno un dipendente. E’ questo il logico chiarimento reso da Aran, con il Parere n. CFC48, destinato alle “Funzioni centrali” ma pienamente aderente alla fattispecie disciplinata, all’art. 45, anche dal Contratto 21 maggio 2018 delle “Funzioni locali”.
La norma contrattuale, com’è noto, riconosce detto beneficio per un massimo di 150 ore annue individuali di permesso retribuito e può essere riconosciuto ad un numero di lavoratori pari al 3% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, arrotondato all’unità superiore. Tale è la cogenza del vincolo che il comma 6 dell’art. 45 prevede la disciplina per individuare criteri di priorità nel caso le Istanze presentate dai lavoratori eccedano la sua consistenza. La formulazione letterale potrebbe forse indurre qualche dubbio e consentire uno spazio interpretativo, dove precisa che il valore limite è “arrotondato all’unità superiore”.
La regola va interpretata – chiarisce l’Agenzia – nel senso che l’arrotondamento non è riferito al valore percentuale derivante dal calcolo (dal 3% al 4%, ad esempio), ma all’unità del personale che potrebbe usufruire dei permessi. Di norma tale arrotondamento deve seguire le normali regole dell’arrotondamento all’unità superiore (ad esempio, da 10,6 a 11 unità).
Nel caso di un piccolo Ente, caratterizzato da dotazione tanto ridotta da pervenire, applicata la quota percentuale prevista, a cifre decimali di poco superiori allo zero (ad esempio 0,2), ecco che il beneficio potrà però essere riconosciuto, comunque, a un lavoratore.
L’Agenzia osserva che l’attuazione aritmetica del valore insuperabile stabilito dalle parti negoziali certamente deve esplicare la sua funzione contenitiva (a fini organizzativi), evitando un eccessivo ricorso all’istituto; nel contempo, non può però derivarne una compressione irragionevole del diritto allo studio, in particolare negli Enti con pochi dipendenti. L’intento delle parti – rileva il Parere – è stato proprio quello di individuare nella regola dell’arrotondamento, lo spazio per consentire, anche nelle più piccole realtà organizzative, che almeno un lavoratore possa beneficiare dei permessi allo studio.



