Elezioni: il Viminale fornisce indicazioni sull’ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale

La Direzione centrale per i Servizi elettorali del Ministero dell’Interno ha diffuso la Circolare Dait n. 50 del 17 maggio 2024 relativa all’ammissione di elettori al voto con procedura speciale nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024.

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale per i Servizi Elettorali ha diffuso la Circolare Dait n. 50 del 17 maggio 2024 relativa all’ammissione di elettori all’esercizio del diritto di voto con procedura speciale nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno 2024.
La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del Documento di riconoscimento e della Tessera elettorale, non presso l’Ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro Ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”) o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune. Si riportano di seguito le categorie di elettori abilitate.

  1. Componenti del Seggio e altre figure elettorali:
    ● i Presidenti, Scrutatori, Segretari, e Rappresentanti di lista votano nella Sezione dove esercitano il loro Ufficio, anche se iscritti in altre Sezioni.
    ● I Candidati alle Elezioni europee possono votare in qualsiasi sezione della Circoscrizione della loro candidatura.
  2. Militari e appartenenti a corpi di Polizia:
    ● possono votare in qualsiasi sezione del Comune dove si trovano per servizio, con priorità e iscrizione in una Lista aggiunta.
  3. Naviganti (marittimi o aviatori):
    ● Possono votare in qualsiasi Sezione del Comune dove si trovano per imbarco, seguendo una procedura che include la presentazione di una Domanda scritta e la ricezione di un Certificato dal comandante del porto o Direttore dell’aeroporto.
  4. Degenti in ospedali e case di cura:
    ● ammessi a votare nel luogo di ricovero; devono presentare una Dichiarazione di intento e un’attestazione di ricovero dal Direttore sanitario.
  5. Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti:
    ● soggetti alle stesse regole dei degenti in ospedali e case di cura, con votazione gestita tramite seggi volanti.
  6. Detenuti:
    ● possono votare nel luogo di detenzione seguendo una procedura che include l’invio di una dichiarazione di intento e l’attestazione del direttore dell’Istituto di detenzione.
  7. Ammessi al voto domiciliare:
    ● elettori con gravi infermità possono votare a domicilio. Le Domande devono essere verificate dai Sindaci e i nomi inclusi in appositi Elenchi.
    Per ogni Ufficio distaccato di Sezione o per ciascun Seggio speciale, deve essere consegnato un Bollo di Sezione in più per la Certificazione del voto.