Nella Sentenza n. 439 del 20 aprile 2021 della Ctr Marche, i Giudici affermano che non può essere condivisa la tesi che afferma che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza avrebbe carattere meramente “sollecitatorio” e non natura perentoria. Infatti, si tratta di condizione necessaria posta in modo inequivocabile dalle norme per il riconoscimento dell’agevolazione per la “prima casa”, il cui rispetto rappresenta un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione ed il mancato adempimento ne impedisce la conservazione. Il Dpr. n. 131/1986 ed il Dlgs. n. 347/1990 indicano, tra le varie condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione, che “l’immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza (. . .) La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”. Peraltro, i Giudici precisano che, in tema di agevolazione “prima casa” e mancato trasferimento della residenzaper forza maggiore deve intendersi un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto. Un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
In considerazione di ciò, non possono costituire ipotesi di forza maggiore la necessità di eseguire i lavori di consolidamento del muro di confine o le difficoltà economiche del contribuente, che costituiscono causa di natura soggettiva.




