Nella Sentenza n. 497 del 3 maggio 2021 della Ctr Marche, i Giudici rilevano che, in materia di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. “Procedura Docfa”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Mentre, nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
Peraltro, i Giudici precisano che l’attribuzione a terreni ospitanti Impianti fotovoltaici alla Categoria catastale “D”, come operata dall’Amministrazione, è legittima. Atteso che un immobile a finalizzazione produttiva privata non può essere compreso tra i fabbricati aventi finalità pubbliche di cui alla Categoria “E”. Al riguardo, deve essere aggiunto che l’art. 2, comma 40, del Dl. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006, dispone che “nelle unità immobiliari censite nelle Categorie catastali ‘E11’, ‘E/2’, ‘E/3’, ‘E/4’, ‘E/5’, ‘E/6’ ed ‘E/9’ non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi di versi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.




