Esclusione offerte anomale: obbligo di adeguata motivazione

Tar Sardegna, Sentenza n. 352 del 29 aprile 2024

Nella decisione in esame, la questione centrale riguarda l’obbligo di fornire una motivazione analitica e dettagliata da parte dell’Amministrazione, obbligo che sussiste esclusivamente quando essa esprime un giudizio negativo. I Giudici hanno evidenziato che tale onere di motivazione dettagliata e analitica da parte dell’Amministrazione si verifica solo in presenza di un giudizio negativo, particolarmente in situazioni in cui le offerte sono ritenute anomale. Questo principio è cruciale, poiché un giudizio negativo sull’anomalia di un’offerta può determinare l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. In particolare, i Giudici hanno chiarito che “Laddove l’analisi di un’offerta riveli potenziali anomalie e tale offerta rischi di escludere il concorrente dalla gara, la giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l’Amministrazione è tenuta a una motivazione particolarmente dettagliata e analitica solo se il suo giudizio sull’offerta è negativo. Al contrario, quando il giudizio sull’offerta è positivo e quindi l’offerta è ritenuta congrua, l’Amministrazione può limitarsi a motivare il suo provvedimento facendo riferimento alle giustificazioni presentate dal concorrente”. Questo requisito di una motivazione rafforzata è particolarmente significativo in casi di offerte molto basse, dove l’operatore economico potrebbe aver formulato tali offerte principalmente per aggiudicarsi la commessa e mantenere la sua presenza attiva sul mercato. In conclusione, i Giudici sottolineano che una motivazione approfondita è necessaria solamente quando l’Amministrazione ha riserve sull’adeguatezza delle offerte presentate, stabilendo un equilibrio tra la necessità di trasparenza e l’efficienza amministrativa.