Concorso: la mancata attestazione di un requisito di partecipazione non può essere sanata tramite “soccorso istruttorio”

Tar Calabria, Sentenza n. 335 del 5 marzo 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata un Medico, avendo partecipato alla selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura, motivata dalla mancata produzione della casistica di specifiche esperienze e attività professionali sottoscritta dal direttore sanitario, prescritta dall’art. 6 del Dpr. n. 484/1997.  I Giudici hanno affermato che l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non è in alcun modo sanabile da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione, dovendosi individuare il limite all’attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale. Nel caso di specie la candidata ha omesso di allegare un documento necessario alla valutazione della sua candidatura, e dunque la sua domanda è affetta da una mancanza che non è sanabile con il soccorso istruttorio, pena la violazione del principio di par condicio tra i candidati. D’altra parte, la “casistica di specifiche esperienze e attività professionali” non è individuabile dal curriculum vitae prodotto nella procedura.

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