Mansioni superiori di fatto: dovute le differenze retributive

Corte di Cassazione, Ordinanza n 2695 del 29 gennaio 2024

Nella fattispecie in esame, un dipendente amministrativo di una Asl aveva richiesto il pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dello svolgimento di fatto dell’incarico di responsabile, con funzioni dirigenziali, della struttura semplice denominata “stato giuridico e trattamento economico dei professionisti convenzionati”. L’Azienda sanitaria sosteneva che al collaboratore in questione non era mai stato formalmente conferito alcun incarico dirigenziale, assegnati i relativi obiettivi e conferite le correlate responsabilità, né era stato messo a disposizione un budget di spesa. La Suprema Corte ha chiarito che in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 52 del Dlgs. n. 165/2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato.