Incarico di consulenza e Parere dei Revisori

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 13 del 29 febbraio 2024

Nella casistica in trattazione, la Sezione chiarisce che per gli Enti Locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito un incarico in generale dev’essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’Organo di revisione economico–finanziaria dell’Ente. La norma che viene in considerazione è l’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004, che la Sezione delle Autonomie, con Delibera n. 4/2006, aveva ritenuto implicitamente abrogata dalla “Legge finanziaria 2006” ma la cui vigenza è stata successivamente acclarata dalla giurisprudenza contabile, in quanto non esplicitamente abrogata e non incompatibile con la nuova disciplina (finalizzata al contenimento della spesa) dettata in materia, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L’obbligo di preventiva sottoposizione dell’atto al Collegio dei revisori dei conti, in qualità di Organo di controllo interno dell’Ente, permane e riguarda un singolo atto di spesa, avendo finalità distinte dal controllo sulla gestione affidato alla magistratura contabile avente propriamente a oggetto l’atto di incarico.

L’affidamento di incarichi da parte degli Enti Locali in violazione del previo parere del Revisore “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.