Il contribuente minorenne è un soggetto passivo d’imposta

Corte di giustizia tributaria della Sicilia, Sentenza n. 1080 del 7 febbraio 2024

Nella fattispecie in analisi, la questione controversa riguarda il difetto di legittimazione passiva dell’appellante minorenne. Nello specifico i Giudici chiariscono che il fulcro giuridico della censura non riguarda la regolarità o meno della notifica dell’atto impositivo, destinato ad un soggetto, all’epoca minorenne, essendo pacifico che detta notifica si è perfezionata, ma consiste nello stabilire se colui, in quanto privo della capacità d’agire, potesse essere destinatario di un avviso di accertamento.

La quaestio iuris è risolta sulla base del combinato disposto dell’art. 1, comma 1 del Cc., (che afferma che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita) e dell’art. 2, comma 1, del Dpr. n. 917/1986 secondo cui soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche. In altri termini, ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che, abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, può essere sottoposta a verifica fiscale, all’esito della quale può essere raggiunta da un atto impositivo. Quindi, la notifica di un’ingiunzione di pagamento nei confronti del contribuente, ancora minorenne all’epoca dei fatti, è legittima.

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