Delibera n. 255 del 24 maggio 2024
Nella fattispecie in questione, l’affidamento in esame riguarda un Servizio di progettazione di lavori per un importo complessivo di € 305.713,55, oltre oneri previdenziali, assistenziali e Iva. La relativa documentazione del Bando di gara è stata resa disponibile su una Piattaforma digitale. Data la natura e l’importo del Servizio, la procedura di affidamento avrebbe dovuto essere svolta da un soggetto qualificato, come previsto dagli artt. 62, comma 1, e 63 del Dlgs. n. 36/2023. Tuttavia, il Comune, beneficiario dell’intervento, non possedeva tale qualifica e non era incluso nell’Elenco gestito dall’Autorità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del Dlgs. 36/2023. Pertanto, con Delibera giuntale e successiva Delibera consiliare di ratifica, il Comune ha affidato la fase di selezione del contraente ad una Associazione, che al tempo risultava iscritta nell’Elenco dei soggetti qualificati di cui all’art. 63, comma 1, del Dlgs. n. 36/2023. L’Anac rileva che, ai sensi dell’art. 62, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, nel caso in cui una Stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato (Centrale di committenza o Stazione appaltante), l’Ente qualificato deve nominare un proprio Responsabile unico del progetto. Il Legislatore, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle Stazioni appaltanti di cui all’art. 62-63 e all’Allegato II.4 del Dlgs. n. 36/2023, ha riservato a soggetti qualificati (Cuc o Stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati. Pertanto, nel caso in cui la fase di affidamento del contratto pubblico sia svolta da una Stazione appaltante qualificata per conto di altra non qualificata, la prima dovrà svolgere l’intera fase e adottare i relativi atti.





