Processo tributario: motivazione di una cartella di pagamento

Nell’Ordinanza n. 14558 del 26 maggio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte chiarisce che, in materia di processo tributario, ove si censuri la Sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento (la quale è atto amministrativo e non processuale) il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal Giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente attraverso l’esame del ricorso.

Peraltro, i Giudici di legittimità precisano che, in merito alle cartelle ex art. 36-bis del Dpr. n. 600/1973, quale appare essere quella del caso di specie, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni cui esse si riferiscono perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

Ancora, nel caso di specie la cartella è stata preceduta dalla Comunicazione di irregolarità per cui si deve ritenere che il contribuente fosse nella posizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’ufficio mediante un mero richiamo. Senza dimenticare che la cartella, in conformità nl relativo modello ministeriale, contiene in tesi generale l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Dpr. n. 602/1973.