Imposta di soggiorno e soggetto passivo del rapporto tributario

Corte di Cassazione, Ordinanza 6187 del 7 marzo 2024

Nella fattispecie in esame, una Società ha contestato gli avvisi di accertamento per le annualità 2015-2017 relativi all’Imposta comunale di soggiorno, sostenendo di non essere il soggetto passivo dell’imposta e di non essere quindi responsabile del pagamento, ma solo dell’eventuale sanzione.

Inoltre, ha contestato di essere considerata sostituto di imposta ai sensi dell’art. 64 del Dpr. n. 600/1973. La Suprema Corte osserva che la disposizione di cui all’art. 180, comma 3, del Dl. n. 34/2020 a seguito della introduzione dell’art. 5-quinquies, del Dl. n. 146/2021, intitolata “norma di interpretazione autentica del comma 1-ter dell’art. 4 Dlgs. n. 23/2011” secondo cui l’albergatore è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, è applicabile anche ai casi verificatisi prima della data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”(Dl. n. 34/2020), ossia il 19 maggio 2020”.

Peraltro, i Giudici di legittimità chiariscono che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 462/1997 (che consente di ridurre la sanzione fino alla meta del minimo, quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione stessa), si applica, in mancanza di specifiche eccezioni, ad ogni genere di sanzioni, comprese quelle che la legge stabilisce in misura proporzionale o fissa, dovendosi in tal caso considerare che il minimo ed il massimo si identificano in detta misura fissa o proporzionale.

Inoltre, la Suprema Corte afferma che ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del Giudice determinarne l’entità entro questa forbice, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, di modo che la Corte di Cassazione non può censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati. Ed a maggior ragione il principio vale in relazione all’apprezzamento, tipicamente di merito, in ordine alla ricorrenza delle eccezionali circostanze contemplate dall’art. 7, comma 4, del Dlgs. n. 472/1997.

Ciò posto, i Giudici tributari non hanno fatto corretta applicazione dei Principi enunciati, avendo affermato che non rientrava nei loro poteri valutare l’eccepita sproporzione delle sanzioni comminate. Al contrario, spetta al potere discrezionale del Giudice determinarne l’entità entro questa forbice, allo scopo di commisurarla alla gravita del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi.

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