Consiglio di Stato, Sentenza n. 4635 del 15 giugno 2021
Nella fattispecie in esame, i Giudici rilevano che la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata “cum granu salis”, e ha dato rilievo nel caso di specie alla circostanza che “le ipotetiche violazioni (un’eccedenza di 3 o 4 pagine) non [avevano] in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell’offerta”. In tale prospettiva, la prescrizione riguardante il numero massimo di pagine, oltre a poter dar luogo a esclusione solo se espressamente previsto dalla lex specialis, richiede negli altri casi – in relazione alla valutazione dell’offerta – un’apposita prova sull’effettiva rilevanza a fini valutativi, e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell’eccedenza dimensionale dell’offerta. A ciò si aggiunga, ai fini della stessa valutazione dell’eccedenza, la necessità di considerare i margini di discrezionalità eventualmente rimessi ai medesimi operatori economici su alcuni dei parametri redazionali laddove non puntualmente definiti dalla lex specialis.




