Verifica dell’anomalia dell’offerta: il relativo giudizio è insindacabile in sede giurisdizionale

Consiglio di Stato, Sentenza n. 5077 del 2 luglio 2021

Nella fattispecie in esame, i Giudici chiariscono che il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di tipico potere tecnico discrezionale riservato alla Pubblica Amministrazione, insindacabile in sede giurisdizionale se non per palese erroneità, irragionevolezza e/o inadeguatezza dell’istruttoria, senza che possa essere sostituita alla verifica compiuta dall’Amministrazione una autonoma valutazione di congruità delle offerte da parte del concorrente controinteressato o del Giudice.

Inoltre, l’esame dell’offerta anomala va condotto complessivamente e non per singole voci, con giudizio globale e sintetico, al fine di valutarne la serietà e affidabilità nel suo complesso ed eventuali inesattezze o inadeguatezze di singole voci sarebbero irrilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara.