Concessione sottosoglia: non è possibile far ricorso all’affidamento diretto

Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 155 del 18 giugno 2024

Nella fattispecie in esame, le ricorrenti hanno contestato l’applicazione dell’affidamento diretto ex art. 50 del Dlgs. n. 36/2023, invocando l’applicabilità dell’art. 187 dello stesso Decreto per il caso specifico. Indipendentemente dalla durata della concessione affidata a una determinata Società e dalle finalità elusive del favor partecipationis, i Giudici hanno ritenuto che l’affidamento diretto di cui all’art. 50 non fosse applicabile alla concessione in questione. Questo ha permesso di superare le ulteriori censure sulle modalità di scelta del nuovo Operatore economico affidatario. L’art. 50 del Dlgs. n. 36/2023, prevede che le Stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art. 14 con diverse modalità, tra cui l’affidamento diretto per lavori sotto i 150.000 Euro e per servizi e forniture sotto i 140.000 Euro, senza previa consultazione di più Operatori economici, ma assicurando che siano scelti soggetti con esperienze documentate. Il Dlgs. n. 36/2023, al Libro IV, Parte II, regola autonomamente il “partenariato pubblico-privato” e le concessioni. L’art. 174 include le concessioni tra le forme di “partenariato pubblico-privato” di tipo contrattuale e disciplina l’affidamento e l’esecuzione dei relativi contratti. L’art. 187 prevede che le concessioni di importo inferiore alla soglia europea possano essere affidate mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, con rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Rimane comunque la facoltà per l’Ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate dal Titolo II del “Codice”. Il Legislatore ha scelto di regolare autonomamente le concessioni, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto, sia per gli aspetti sostanziali, sia per quelli procedurali. Per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea, il Legislatore del 2023 ha operato una radicale inversione di rotta rispetto alla disciplina previgente, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza rinvio alle disposizioni per i contratti di appalto, in particolare all’art. 50 del Dlgs. n. 36/2023. Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea può avvenire secondo le modalità delineate dall’art. 187, cioè mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, fermo restando l’opzione dell’Ente concedente di utilizzare le procedure di gara previste per le concessioni dalle altre disposizioni del Titolo II, Parte II del Libro IV del “Codice”.

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