Nella Sentenza n. 182/02/15 della Ctp Lecce, la controversia nasce da una cartella di pagamento non preceduta, secondo la Società ricorrente, dalla regolare notifica dell’atto presupposto, ossia un avviso di accertamento relativo a Iva e Ires 2005 oltre sanzioni. I Giudici pugliesi affermano che la Società ha giustamente eccepito l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, atteso che il messo notificatore non ha posto in essere tutto quanto prescritto dalle norme del codice di procedura civile né ha indicato le ragioni dell’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alla condizioni stabilite dalla legge. Inoltre, non è stato possibile ipotizzare che si sia trattato di notifica ex art. 140 del Cpc., a persona irreperibile o per rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 del Cpc. Pertanto, se la notifica dell’atto presupposto non si è perfezionata a causa del mancato rispetto, da parte del messo notificatore, di tutti gli adempimenti prescritti dalle disposizioni legislative in materia di notificazione degli atti tributari, la cartella di pagamento è nulla.







