Tar Sicilia, Sentenza n. 1986 del 28 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, i Giudici hanno esaminato il ricorso contro gli atti della Commissione di concorso, presentato a causa della nomina di un Componente in violazione del divieto di conferimento di incarichi a personale in quiescenza. In esito alla valutazione, i Giudici hanno stabilito che il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi di studio e consulenza a lavoratori, sia privati che pubblici, collocati in quiescenza, come stabilito dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012, deve essere interpretato in maniera restrittiva e non può essere applicato alla composizione di una Commissione esaminatrice. Infatti, tale Commissione non rientra tra gli incarichi di studio e consulenza e non si può fare ricorso a nessuna forma di analogia in questo ambito. Inoltre, i Giudici hanno aggiunto che il criterio della preferenza per Componenti della Commissione provenienti dal territorio non è un parametro inderogabile e vincolante, ma deve essere bilanciato con la necessità di acquisire le competenze professionali accademiche adeguate.


