Tar Lazio, Sentenza n. 8829 del 3 maggio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda una selezione per assunzioni a tempo determinato per supplenze negli Asili nido indetta da Roma Capitale. In questo caso, una candidata ha impugnato gli atti della procedura riguardanti il punteggio assegnatole per titoli di servizio, poiché l’Amministrazione non aveva considerato i giorni di congedo di maternità. La dipendente ha sostenuto che l’Amministrazione non aveva applicato correttamente la disciplina prevista dall’art. 22, comma 3, del Dlgs. n. 151/2001, che stabilisce che “i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
Il Tribunale tuttavia ha rigettato il ricorso per le seguenti ragioni:
– la ricorrente non era in servizio alla data di inizio della maternità;
– se fosse stata in servizio, avrebbe avuto diritto, ex lege, ad essere considerata in servizio per l’intero periodo di maternità dichiarato nella domanda di partecipazione, rendendo quindi fondata la sua pretesa;
– l’assenza di un rapporto di lavoro all’inizio della maternità implica che il periodo non possa essere considerato ai fini dell’anzianità;
– inoltre, non si può arrivare a una diversa conclusione per il fatto che alla ricorrente sia stata correttamente riconosciuta l’indennità di maternità durante il periodo in questione, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Dlgs. n. 151/2001, che attribuisce tale indennità anche nel caso in cui dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla maternità siano trascorsi non più di 60 giorni.


