Consiglio di Stato, Sentenza n. 4166 del 9 maggio 2024
Nel caso in trattazione, un idoneo non vincitore di un concorso pubblico ha impugnato il provvedimento con cui è stato bandito un Avviso di mobilità anziché attingere alla graduatoria in cui si trovava in posizione utile per l’assunzione. I Giudici hanno respinto il ricorso, affermando il Principio della prevalenza della mobilità rispetto al concorso e allo scorrimento della graduatoria. Tale decisione è in linea con l’intenzione del Legislatore di razionalizzare la spesa complessiva del personale nelle Pubbliche Amministrazioni e con l’assenza di un obbligo di motivazione speciale per tale scelta. Nell’appello invece si sostiene la tesi opposta, secondo cui la preferenza per lo scorrimento della graduatoria è espressamente sancita dall’art. 4, comma 3, del Dl. n. 101/2013. Detta disposizione impone all’Amministrazione l’obbligo di verificare, prima di avviare nuove procedure concorsuali, che tutti i vincitori collocati in graduatorie valide e vigenti, approvate dopo gennaio 2007, siano stati immessi in servizio. Di conseguenza, gli idonei collocati in graduatorie valide ed efficaci avrebbero un vero e proprio diritto all’assunzione se le graduatorie siano state approvate dopo tale data, oppure un interesse legittimo all’assunzione se le graduatorie sono precedenti.


