Corte di Cassazione, Sentenza n. 11870 del 2 maggio 2024
Nella Sentenza in epigrafe, un datore di lavoro è stato condannato al risarcimento dei danni da dequalificazione professionale per il periodo di demansionamento. I Giudici hanno affermato che per stabilire l’equivalenza delle mansioni non è sufficiente considerare il loro pari valore professionale in termini oggettivi; è necessario valutare anche se la nuova posizione consente la piena utilizzazione o l’arricchimento del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore nella fase precedente del rapporto di lavoro. Nel caso in questione, il trasferimento ha comportato, non solo un radicale mutamento delle condizioni lavorative, ma anche la dispersione del patrimonio professionale precedentemente acquisito, determinando un evidente pregiudizio alla professionalità, indipendentemente dalla fungibilità delle mansioni. Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato che il demansionamento costituisce un illecito permanente, con conseguente applicabilità della disciplina dell’art. 2103 del Cc., come modificato dal Dlgs. n. 81/2015. Questa norma prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore successivamente acquisito, oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, questi può essere assegnato a mansioni appartenenti a un livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Infine, i Giudici di legittimità hanno affermato che il demansionamento costituisce una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro. Pertanto, il pregiudizio correlato a tale lesione assume una dimensione patrimoniale, rendendolo suscettibile di risarcimento in via equitativa. La Corte di Cassazione ha chiarito in numerose occasioni che il demansionamento configura un illecito permanente. Questo tipo di illecito si verifica quando la condotta illecita del datore di lavoro perdura nel tempo, mantenendo una situazione pregiudizievole per il lavoratore, come nel caso di assegnazione a mansioni inferiori che violano l’art. 2103 del Cc.. Questo stato di illiceità persiste finché il datore di lavoro non riassegna il dipendente a mansioni conformi ai limiti legislativi. Il concetto di illecito permanente si applica anche in altri ambiti, come gli illeciti amministrativi, penali e civili, dove la condotta offensiva continua finché l’autore non adotta misure per cessarla. In tutti questi casi, la persistenza della condotta illecita è dovuta a una scelta volontaria del soggetto. Dunque, nel caso di specie, il demansionamento è stato correttamente qualificato come illecito permanente, considerando che la nuova norma introdotta dal Dlgs. n. 81/2015 si applica ex nunc (dal 24 giugno 2015) senza violare il Principio di irretroattività. Se le nuove mansioni non sono più considerate inferiori, la condotta non è più illecita.


