Compensi professionali Avvocatura comunale

Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 132 del 28 maggio 2024

Nella fattispecie in esame, un Comune chiede un parere in tema di compensi professionali erogabili agli Avvocati comunali, ovvero:

a) se, ai fini della quantificazione del limite di cui all’art. 9, comma 7, del Dl n. 90/2014, risulta applicabile il tetto del trattamento economico complessivo dell’anno 2013, ai sensi del comma 6, primo periodo, del medesimo art. 9, ovvero se si debba tenere esclusivamente in conto il trattamento economico complessivo erogato nel medesimo esercizio all’Avvocato, non potendo in tal modo percepire lo stesso somme a titolo di compensi professionali in misura superiore alle voci retributive spettanti nel medesimo esercizio;

b) se, ai fini della quantificazione del predetto limite ex art. 9, comma 7, del Dl n. 90/2014, tra le voci retributive si debba considerare esclusivamente il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione degli specifici compensi professionali spettanti agli Avvocati, ovvero si debba tener conto anche di questi ultimi.

La Sezione, in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni del Dl. n. 90/2014 – che regolano il trattamento economico accessorio degli Avvocati comunali – ha ricordato come il Decreto sia stato modificato per ridurre i compensi degli Avvocati pubblici, in linea con il contenimento della spesa pubblica. L’art. 9, comma 6, disciplina i compensi professionali nei casi di compensazione integrale delle spese, limitandoli allo stanziamento previsto per il 2013, mentre il comma 7 stabilisce che tali compensi non devono superare il trattamento economico complessivo dell’Avvocato.

La Legge impone 3 tetti retributivi per gli Avvocati comunali:

–        tetto individuale generale: basato sul Dpcm. 23 marzo 2012, con un limite annuo massimo di 240.000 Euro;

–        tetto individuale specifico: i compensi professionali non possono superare il trattamento economico complessivo dell’avvocato;

–        tetto finanziario collettivo: nei casi di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, il compenso non può superare lo stanziamento del 2013.

Questi tetti operano simultaneamente, assicurando che i compensi siano limitati come previsto dalla legge. In merito alla determinazione del limite complessivo al trattamento retributivo accessorio degli avvocati comunali, si chiarisce che il “trattamento economico complessivo” deve essere calcolato al netto dei compensi professionali. Questo per garantire che il tetto di spesa funzioni correttamente, senza includere i compensi stessi, che altrimenti aumenterebbero il limite, vanificando l’intento della legge di contenere la spesa pubblica. In conclusione, un Avvocato alle dipendenze di un’Amministrazione pubblica non può percepire in un anno somme, a titolo di onorari e compensi professionali, in misura superiore al totale delle altre voci retributive al primo spettanti nel medesimo esercizio. Queste ultime sono costituite, oltre che dal trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione di anzianità ove spettante, indennità di comparto, ecc.), anche da quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione, tuttavia, come esposto, di quello derivante dagli stessi compensi professionali.

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