Indennità Amministratori locali: la riduzione del 10% non ha carattere strutturale e permanente

Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 73 del 9 luglio 2024

Nel caso in oggetto, un Sindaco chiede il seguente Parere: “se la nuova indennità di funzione lorda degli Amministratori locali della Sardegna, determinata a partire dal 2022 ai sensi dell’art. 3 della Lr. n. 3/2022, integrato dall’art. 3, comma 5, della Lr. n. 17/2023, debba essere decurtata del 10%, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005. Questo tenuto conto della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/2023 secondo la quale la decurtazione in questione non è applicabile ai nuovi importi della medesima indennità, così come rideterminati dall’art. 1, commi 583-586, della Legge n. 234/2021”. La Sezione osserva che l’art. 3, comma 1 della Lr. n. 3/2022, contenente disposizioni sulle indennità dei Sindaci metropolitani, dei Sindaci e degli Amministratori locali della Sardegna, stabilisce che “la Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge Costituzionale n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna), per garantire il funzionamento degli Istituti e Organi democratici della Sardegna, dispone che l’indennità di funzione spettante ai Sindaci metropolitani e ai Sindaci della Regione autonoma della Sardegna, a partire dal 2022, sia allineata al trattamento complessivo dei Presidenti delle Regioni come stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano… nelle seguenti misure massime”(seguono gli importi). Al comma 2 sono specificate le indennità per i vicesindaci, gli assessori e i Presidenti dei Consigli comunali. Inoltre, la Corte dei conti Autonomie, con la Delibera n. 11/2023, ha trattato le indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario come indicato nell’art. 1, commi 583-586, della Legge n. 234/2021. In tale ambito, ha stabilito il Principio di diritto secondo cui “la decurtazione del 10% dell’indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, prevista dalla Legge n. 266/2005, non è applicabile ai nuovi importi delle medesime indennità, così come integralmente rideterminati dall’art. 1, commi 583-586, della Legge n. 234/2021”. La Sezione delle Autonomie quindi, negando il carattere strutturale della decurtazione prevista dalla Legge n. 266/2005, ha affermato che la stessa“residua solo ai fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022”. Il Principio espresso dalla Sezione delle Autonomie, basato sul carattere innovativo della nuova disciplina delle indennità degli amministratori degli Enti Locali delle Regioni a Statuto ordinario – introdotta dall’art. 1, commi 583-586 della Legge n. 234/2021 – e sulla conseguente esclusione del carattere permanente e strutturale della decurtazione del 10% prevista dalla Legge n. 266/2005, suggerisce che tale conclusione debba essere estesa alla normativa analoga della Regione Sardegna introdotta con la Lr. n. 3/2022, ispirata agli stessi criteri di riformulazione e ricalibrazione delle suddette indennità.

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