Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 134 del 28 maggio 2024
Nella casistica in trattazione, la questione controversa riguarda le progressioni verticali di cui all’art. 13, commi 6, 7 e 8, del Ccnl. 2019/2021 del Comparto “Funzioni locali”. In particolare, la richiesta si concentra sulle implicazioni di tali progressioni per Enti in dissesto finanziario o senza bilancio di previsione approvato, utilizzando risorse specifiche stabilite dalla “Legge di bilancio 2022”. Il Comune precisa che la questione riguarda l’uso di somme attribuite dalla Contrattazione collettiva per Enti in condizioni finanziarie particolari, operanti in regime di esercizio provvisorio. È importante ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata, le progressioni verticali rappresentano una forma di assunzione, implicando l’accesso del dipendente a un nuovo posto di lavoro. Per gli Enti in esercizio provvisorio, l’art. 21-bis del Dl. n. 104/2023, consente di impegnare spese per assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale e dal bilancio di previsione. Per gli Enti in “Dissesto finanziario”, le assunzioni autorizzate possono essere perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo anche in regime di esercizio provvisorio. In caso di gestione provvisoria invece vige il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, salvo eccezioni specifiche, come previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del Dl. n. 113/2016. Infine, il Comune in questione sostiene che le progressioni verticali, se finanziate unicamente con le risorse determinate dall’art. 1, comma 612, della “Legge di bilancio 2022”, sarebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell’Ente. Tuttavia, l’attivazione di tali risorse è a carico dei rispettivi bilanci delle Amministrazioni, Istituzioni ed Enti pubblici diversi dall’Amministrazione statale.


