Utilizzo improprio di collaborazioni esterne per funzioni ordinarie dell’Ente

Corte dei conti Lombardia, Sentenza n. 112 del 7 giugno 2024

Nella fattispecie in analisi, la Sezione rileva che le attività qualificate come “illegittimamente” esternalizzate dalla Procura erariale riguardano l’assistenza e la predisposizione di atti finanziari e contabili, l’inventario, e il supporto alla Segreteria dell’Ente Parco in questione. Secondo la Procura, queste attività vìolano l’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001, che stabilisce specifici presupposti di legittimità per l’esternalizzazione delle funzioni.

Questi presupposti includono:

–        divieto di esternalizzare le funzioni “ordinarie” dell’ente: le attività esternalizzate sono considerate ordinarie e quindi devono essere svolte internamente, rispettando la disciplina riguardante l’organizzazione degli Uffici e del personale dell’Ente;

–        inesistenza di professionalità interne idonee: per esternalizzare legittimamente, deve essere provato che non esiste una figura professionale interna in grado di svolgere l’incarico. Questo deve essere accertato attraverso una reale ricognizione della struttura organica dell’Ente, dimostrando l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;

–        indicazione precisa dell’oggetto dell’incarico: gli incarichi devono essere chiaramente definiti in termini di oggetto, criteri per il loro svolgimento, e durata. Le determine di affidamento degli incarichi devono contenere una motivazione dettagliata sulla necessità di esternalizzare, cosa che nella fattispecie non è stata adeguatamente effettuata;

–        proporzione tra compenso e utilità: deve esserci una proporzione tra il compenso corrisposto e l’utilità conseguita dall’amministrazione. Nel caso in esame, la Procura ha sostenuto che la professionalità esterna incaricata non era sufficientemente specializzata e che le attività svolte potevano essere gestite internamente.

–        specializzazione comprovata della professionalità esterna: la professionalità esterna deve avere una “particolare e comprovata specializzazione”, inclusa quella universitaria. Nel caso di specie, l’attività di supporto alla predisposizione degli atti finanziari e alla segreteria, svolta da uno studente di ragioneria, non soddisfa questo criterio.

La Procura ha evidenziato che le determine di affidamento degli incarichi sono carenti di motivazione riguardo l’insufficienza organizzativa interna all’Ente. La Sezione ha chiarito che la carenza di organico deve essere qualitativa e non quantitativa per giustificare l’esternalizzazione.

In conclusione, l’azione erariale è fondata poiché l’utilizzo improprio di collaborazioni esterne per coprire Uffici dell’Ente è considerato una condotta antigiuridica e, in presenza degli altri presupposti della responsabilità erariale, è fonte di responsabilità.

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