Consiglio di Stato, Sentenza n. 4824 del 29 maggio 2024
Nella controversia in esame, i motivi di ricorso riguardavano l’illegittimità della Commissione esaminatrice a causa dell’incompetenza del Segretario comunale a disporne la nomina e l’incompatibilità di uno dei membri. Circa il primo motivo, il Comune aveva chiarito che il Segretario comunale aveva l’autorità di sostituire il Dirigente responsabile, che era in ferie al momento della formazione della Commissione. Questa sostituzione era prevista dal Decreto del Sindaco, che stabiliva che in caso di assenza o impedimento del Responsabile del Settore, il Segretario comunale poteva assumere tali funzioni. Pertanto, il Segretario stava agendo sulla base di una delega esplicita del Sindaco, in conformità all’art. 97, comma 4, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che consente al Segretario comunale di esercitare le funzioni conferitegli dallo statuto, dai regolamenti o direttamente dal Sindaco. Sul secondo motivo di ricorso, i Giudici hanno precisato che non è ravvisabile l’incompatibilità per “grave inimicizia” per un membro della Commissione giudicatrice di concorso per il fatto che un candidato abbia in passato presentato diverse denunce contro di lui, ove queste denunce non siano state seguite da azioni legali da parte del Commissario stesso e siano risalenti nel tempo.


