Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari territoriali, in data 4 settembre 2024, ha rilasciato un Parere relativo alla durata in carica del Presidente di un’Unione montana.
Il contesto normativo
L’Unione montana, quale Ente Locale, è soggetta alle norme previste dal Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che attribuisce alle Unioni di Comuni una potestà statutaria e regolamentare. Lo Statuto dell’Unione in esame prevede, tra le altre cose, che il Presidente e la Giunta rimangano in carica per un periodo di 30 mesi dalla loro elezione.
Tuttavia, il caso sollevato riguarda una situazione particolare in cui, a seguito della scadenza del mandato del Presidente, si verrebbe a creare un vuoto istituzionale fino alla nomina del successore, in quanto le Elezioni comunali che coinvolgono i Comuni aderenti all’Unione si terranno successivamente alla scadenza del mandato. In tale circostanza, si è chiesto se sia possibile applicare l’istituto della proroga (prorogatio) degli Organi amministrativi per garantire la continuità.
La prorogatio come soluzione
In assenza di disposizioni puntuali, il Parere esamina la possibilità di applicare l’istituto della prorogatio, che permette agli Organi scaduti di continuare a esercitare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi eletti. L’art. 11, comma 3, dello Statuto unionale stabilisce già che i Consiglieri rimangono in carica fino al subingresso dei loro successori. Questa previsione può essere estesa anche alla figura del Presidente, anche in mancanza di una norma esplicita, proprio per evitare una paralisi amministrativa.
La giurisprudenza costituzionale ha confermato la validità dell’istituto della prorogatio, sottolineando come questo non prolunghi formalmente il mandato, ma garantisca la funzionalità degli Organi amministrativi durante l’intervallo tra la scadenza del mandato e l’insediamento dei successori. In particolare, la Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 81 del 2015, ha chiarito che la prorogatio riguarda le situazioni in cui coloro che ricoprono cariche elettive rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi Rappresentanti.
Conclusione
Nel caso specifico della durata in carica del Presidente di una Unione montana, il Parere ritiene che l’istituto della prorogatio sia applicabile anche in assenza di disposizioni specifiche, in quanto lo Statuto prevede già la proroga per i Consiglieri fino al subingresso dei loro successori. Questa soluzione garantisce la continuità dell’azione amministrativa, evitando il rischio di una paralisi gestionale.




