Tar Liguria, Sentenza n. 311 del 3 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, ai fini della gestione amministrativa e dell’esercizio dei relativi poteri (escludendo quindi la determinazione della titolarità del bene in questione), l’area in questione è equiparata al Demanio pubblico in base all’art. 825 del Codice civile.
Come correttamente osservato dal Comune, questa disposizione assoggetta alla disciplina del Demanio pubblico (indicata nell’art. 823 del Cc.), sia i diritti reali spettanti allo Stato, alle Province ed ai Comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando tali diritti sono costituiti per l’utilità di uno dei beni demaniali indicati negli articoli precedenti (ossia le servitù pubbliche gravanti su un bene di proprietà privata o di un soggetto pubblico diverso dal titolare del fondo dominante), sia i diritti reali costituiti per usucapione, dicatio ad patriam o, come nel caso specifico, in forza di apposita convenzione, per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni demaniali, cioè per soddisfare esigenze di interesse pubblico della collettività, senza un rapporto funzionale tra beni. Pertanto, l’assoggettamento di un bene di proprietà privata a un diritto di uso pubblico comporta l’applicazione della stessa disciplina riservata ai beni demaniali.
Nel caso specifico, ciò significa che l’atto con cui l’Amministrazione sottrae il bene privato gravato dal diritto di uso pubblico all’uso indifferenziato da parte della collettività, mettendolo a disposizione (per alcuni mesi dell’anno e solo in determinati orari) di uno o più soggetti specifici (che possono essere il proprietario stesso del bene, come avvenuto in questo caso, o altri soggetti con il consenso del proprietario, se previsto dal titolo), ha la stessa natura della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, anche se non si tratta di suolo pubblico ma di un’area privata gravata da un diritto di uso pubblico.


