Corte di Cassazione, Sentenza n. 14404 del 23 maggio 2024
Una Cooperativa ha presentato un ricorso, basato su 3 motivi, per ottenere l’annullamento della Sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello di una Società di servizi, incaricata della riscossione per il Comune, contro un avviso di pagamento relativo alla Tarsu per l’annualità di imposta su un’area scoperta adibita a parcheggio, per la quale il Comune aveva applicato una tariffa riferita a immobili non omogenei per tipologia e destinazione.
Nel ricorso alla Cassazione, la Cooperativa contesta la Sentenza dei Giudici tributari di merito per aver erroneamente equiparato, mediante applicazione della misura tariffaria, utenze completamente diverse (aree scoperte adibite a parcheggio pubblico e depositi, magazzini, autorimesse, autolavaggi, garage), senza considerare che il Regolamento comunale deve prevedere, in conformità al diritto dell’Unione Europea, una specifica sottocategoria per le aree in questione, data la loro particolare capacità di produrre rifiuti.
La Cooperativa sostiene che la discrezionalità dell’Ente territoriale nel determinare la capacità media di produzione di rifiuti per tipologia ha natura puramente tecnica e non politica, e deve quindi rispettare, nell’esercizio di tale discrezionalità tecnica, i principi di adeguatezza e necessità.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, fa riferimento all’art. 68, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 507/1993. Essi evidenziano che la normativa statale assegna al Comune il compito di adottare un regolamento che, in materia di Tarsu (e per analogia Tari), includa una classificazione degli immobili in gruppi (e eventualmente sottogruppi) omogenei, basata sulla loro capacità di produrre rifiuti e quindi di influire sui costi del servizio. Questa classificazione costituisce la base per differenziare le tariffe tra le varie categorie o sottocategorie di immobili previste nel regolamento comunale. L’art. 42 del Dlgs. n. 267/2000 stabilisce, al comma 2, lett. f), che il Consiglio comunale ha competenza limitata a determinati atti fondamentali, tra cui l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, escludendo la determinazione delle relative aliquote. In sostanza, il Legislatore raggruppa nella stessa categoria o sottocategoria “gruppi di attività con simile potenziale di produzione di rifiuti”, ma le previsioni normative non sono tassative, utilizzando l’inciso “di massima”; questo consente ai Comuni di discostarsi, includendo ulteriori tipologie di utenze (come caserme, carceri, ospedali, stazioni ferroviarie, distributori di carburante, ecc.) o prevedendo diverse sottocategorie all’interno della stessa tipologia di utenza (come alberghi con o senza ristorante).
Inoltre, è possibile distinguere, ai fini tariffari, utenze (abitazioni e alberghi) che l’art. 68, comma 2, include nello stesso “gruppo di attività o di utilizzazione”.
In sintesi, la Cassazione osserva che la previsione regolamentare in questione si applica per categoria e non per analogia, permettendo di includere attività non espressamente classificate ma assimilabili a quelle tipizzate in base all’uso o alla destinazione degli spazi tassabili. La scelta di applicare la stessa Tariffa sui rifiuti per un’area di Parcheggio scoperta e per un Garage è una decisione discrezionale, ma legittima, prevista dal Regolamento dell’Ente Locale.


