Riconoscimento incentivi funzioni tecniche e affidamenti “in house”

Corte dei conti Sardegna, Delibera n. 72 del 9 luglio 2024

Nella fattispecie in esame, l’Amministratore straordinario di una Provincia ha chiesto un parere sulla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del Dlgs. n. 36/2023) al personale di una Società “in house” dell’Ente. In particolare, la Provincia in questione controlla una Società in house, alla quale affida vari servizi strumentali attraverso il modello di auto-organizzazione. I Dirigenti della Provincia costituiscono gruppi di lavoro composti esclusivamente da personale dell’ente per svolgere tali servizi, assegnando funzioni tecniche specifiche. L’Ente ha chiesto se, per le attività svolte dal personale assegnato ai gruppi di lavoro, possano essere riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023. La norma stabilisce che le Stazioni appaltanti destinano risorse per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, con un limite del 2% dell’importo dei lavori, servizi e forniture. L’Ente ha precisato che il proprio Regolamento provinciale non menziona esplicitamente il riconoscimento degli incentivi in caso di affidamenti “in house”. La questione è se il Dlgs. n. 36/2023 si applica anche agli affidamenti “in house”. L’art. 13, comma 2, esclude l’applicazione del “Codice ai contratti” esclusi. Tuttavia, l’art. 13, comma 5, prevede che i contratti esclusi che offrono opportunità di guadagno economico devono rispettare i Principi del “Codice”. Secondo la Provincia, il Principio del risultato (art. 1, comma 4) giustifica il riconoscimento degli incentivi anche in caso di affidamenti “in house”. La nuova disciplina degli incentivi (art. 45) estende l’applicazione a tutte le procedure di affidamento, superando i limiti della precedente norma (art. 113 del Dlgs. n. 50/2016). La Provincia ritiene che l’art. 45 del nuovo “Codice dei contratti” si applichi a tutte le procedure di affidamento, inclusi gli affidamenti “in house”, e ha chiesto conferma di tale interpretazione alla Corte dei conti. La Sezione rileva che la finalità degli incentivi tecnici è valorizzare le professionalità interne all’Amministrazione. Queste professionalità, se affidate a soggetti esterni, risulterebbero in prestazioni libero-professionali, con conseguente aumento dei costi per incarichi e consulenze a carico del bilancio pubblico. Questa finalità è stata confermata dall’evoluzione normativa dell’istituto, che ha esteso l’applicazione dell’incentivo dalla progettazione alla programmazione e realizzazione degli investimenti, integrando l’obiettivo premiale nel processo di razionalizzazione della spesa. Questo processo mira principalmente a evitare l’aumento dei costi dovuto al mancato rispetto di tempi e standard qualitativi previsti. Inoltre, l’art. 16, comma 1, del Dlgs. n. 175/2016, stabilisce che le Società “in house” possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle Amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo, a condizione che non vi sia partecipazione di capitali privati, eccetto quelli prescritti per legge. La giurisprudenza ha chiarito che la Società “in house”agisce come una “longa manus” dell’Amministrazione, senza un reale rapporto di alterità tra essa e l’Amministrazione pubblica. Pertanto, la disciplina relativa alle funzioni tecniche prevista dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 è applicabile anche alle Società “in house”, considerate come Pubbliche Amministrazioni. Questo rende infondato il dubbio dell’Amministrazione richiedente riguardo l’applicabilità dell’art. 13, comma 2, del Dlgs. n. 36/2023, che esclude i contratti attivi e a titolo gratuito dalle disposizioni del “Codice”. Infatti, non sembra che i contratti delle Società “in house” siano esclusi integralmente dalla disciplina del nuovo “Codice dei contratti” secondo la normativa europea richiamata. È ragionevole che gli incentivi tecnici possano essere attribuiti anche al personale delle Società “in house”. Questo è supportato dal comma 2 dello stesso art. 45, che specifica che le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti destinano risorse per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti, disposizione che deve essere interpretata in modo estensivo.

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