Tar Sicilia, Sentenza n. 1758 del 24 maggio 2024
Nella fattispecie in esame, viene presentato un ricorso per impugnare l’Ordinanza con cui un Comune ha ordinato lo sgombero di un alloggio di edilizia popolare, sostenendo che fosse stato occupato e detenuto abusivamente senza titolo legittimo. In particolare, per porre fine all’occupazione abusiva, il Comune ha emesso un’Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54, comma 4 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ordinando al soggetto di lasciare l’immobile entro 30 giorni, con l’avviso che in caso contrario si sarebbe proceduto allo sgombero forzato. A seguito dell’impugnazione dell’Ordinanza sindacale, il Tar ha criticato l’operato del Comune, rilevando la mancanza di motivazione e il difetto dei requisiti di legge per l’adozione del provvedimento d’urgenza, annullando quindi l’Ordinanza. A sostegno di questa decisione è stato richiamato il Dm. 5 agosto 2008, il quale stabilisce che il Sindaco può intervenire d’urgenza in caso di occupazione abusiva di immobili solo se tale occupazione:
a) favorisce situazioni di degrado urbano o isolamento che agevolano l’insorgere di fenomeni criminosi, come lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, e fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool;
b) comporta comportamenti come il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscono la fruibilità e determinano il decadimento della qualità urbana.
La tesi del ricorrente, secondo cui il Comune non avrebbe il potere di ordinare lo sgombero di un immobile di proprietà dell’Istituto autonomo case popolari, è infondata. Anche se l’immobile fosse di proprietà dell’Istituto, il Comune ha comunque il potere di disporre lo sgombero in base agli artt. 6 e 7 della L.R. n. 1/1992. Questa normativa prevede che il Comune debba sgomberare gli alloggi occupati abusivamente da soggetti non aventi i requisiti per l’assegnazione e, in caso di inadempienza, interviene il Presidente della Regione tramite un commissario ad acta. Questa procedura si applica indipendentemente dalla proprietà degli alloggi. Tuttavia, nel caso specifico, il Comune ha agito invocando i poteri straordinari dell’art. 54 del Tuel, anziché gli artt. 6 e 7 della Lr. n. 1/1992. Il Dm. 5 agosto 2008 stabilisce che il Sindaco può intervenire in caso di occupazione abusiva solo se questa favorisce situazioni di degrado urbano o isolamento che facilitano fenomeni criminosi o danneggiano il patrimonio pubblico e privato, peggiorando la qualità urbana. I Giudici hanno rilevato che l’Amministrazione comunale non ha fornito un’adeguata motivazione per giustificare l’uso di questi poteri straordinari. Nel Provvedimento impugnato infatti non è presente una motivazione specifica che colleghi l’occupazione abusiva a una delle situazioni descritte nel Dm. del 5 agosto 2008. Pertanto, l’Ordinanza è stata annullata per difetto di motivazione e mancato rispetto dei requisiti di legge per l’adozione di un provvedimento d’urgenza.


