Giudizio di conto

Corte dei conti Campania, Sentenza n. 338 del 25 giugno 2024

Nella Sentenza in epigrafe indicata, la Sezione rileva che il versamento da parte dell’agente contabile di un importo pari alle irregolarità rilevate consente di applicare l’art. 149, comma 2, del Codice di Giustizia contabile, che prevede che “quando il Collegio riconosce che i conti furono saldati […] pronuncia il discarico [dell’Agente dell’amministrazione]”. Di conseguenza, in base a questa disposizione, l’agente contabile deve essere sollevato da ogni responsabilità e il giudizio sul conto è chiuso, poiché non vi è più materia di disputa. Per quanto riguarda le spese, una decisione è necessaria ogni volta che il giudizio di conto venga trattato in una specifica udienza collegiale; questa è l’unica sede dove, oltrepassando la vecchia finzione giuridica della costituzione del contabile sin dal deposito del conto (ancora presente nell’art. 140, comma 3, del Cgc), si realizza il vero contraddittorio tra le parti e si risolvono le questioni sollevate dal Magistrato relatore e le domande opposte.

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