Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14511 del 23 maggio 2024
Nel caso in studio, la Suprema Corte, in merito agli alloggi sociali, osserva che l’art. 2, comma 2, lett. b), del Dl. n. 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, ha introdotto una distinzione nel trattamento delle unità immobiliari menzionate nell’art. 8, comma 4, del Dlgs. n. 504/1992. Queste unità, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e assegnate come abitazione principale, sono state esentate dall’Imu a partire dal 1° luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale. Tuttavia, al successivo comma 4, è specificato che gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o da Enti simili destinati alla stessa funzione rimangono soggetti all’Imu, eccetto per gli alloggi sociali definiti dal Decreto ministeriale del 22 aprile 2008, i quali sono stati esentati dall’Imposta soltanto a partire dal 1° gennaio 2014. Pertanto, l’esenzione dall’Imposta, come previsto dall’art. 4 del Dl. n. 102/2013, è applicabile a partire dal 1° gennaio 2014 per gli alloggi sociali coinvolti nell’annualità d’imposta 2014.


