Regolamenti edilizi comunali: violazione delle distanze e principio di prevenzione

Nella Sentenza n. 5496 del 21 luglio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che le norme tecniche di attuazione, ove prescrivano la distanza minima di 5 metri dal confine, non vietano l’operatività del principio di prevenzione. La prescrizione contenuta nelle suddette norme, non prevedendo un obbligo inderogabile di rispettare la distanza di 5 metri ma ammettendo talune deroghe, consente l’operatività del predetto principio. Peraltro, i Giudici precisano che dal combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 del Cc. si ricava, in via interpretativa, l’esistenza del cd. principio di prevenzione. Esso comporta che il confinante che costruisce per primo ha una triplice facoltà, potendo edificare:

  1. rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal Codice civile;
  2. sul confine;
  3. a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

​​​​​​​In questa sede rileva stabilire se tale principio possa operare anche nel caso in cui trovino applicazione fonti di diritto pubblico. ​​​​​​​Infine, i Giudici aggiungono che la portata “integrativa” dell’art. 36, del Dlgs. n. 380/2001 non si limita soltanto alle prescrizioni che impongono una distanza minima, ma “si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della prevenzione”, aggiungendo, però, che i regolamenti locali possono eventualmente escludere l’operatività di tale meccanismo “prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza”.