Nella Delibera n. 349 del 27 aprile 2021 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura negoziata finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di bar/caffetteria presso le sedi di una Società. In particolare, l’istante contestava sia il valore della concessione definito dall’Amministrazione ritenendolo in violazione dell’art. 167 del Dlgs. n. 50/2016 sia il criterio di aggiudicazione utilizzato, sostenendone la non conformità agli artt. 144 e 95, comma 3, del Dlgs. n. 50/2016. L’Anac chiarisce che l’art. 167 del Dlgs. n. 50/2016 pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di effettuare la stima dei ricavi ragionevolmente generati dalla gestione del servizio, sulla base di una valutazione prognostica effettuata secondo un metodo oggettivo che deve essere specificato nei documenti della concessione, non potendo il valore della concessione essere riconnesso sic et simpliciter all’importo del canone concessorio. Una stima elaborata correttamente è infatti indispensabile per consentire ai concorrenti di presentare una offerta economica seria e consapevole.




