Nella Delibera n. 93 del 16 luglio 2021 della Corte dei conti Sicilia, la Sezione chiarisce che il ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione produce 2 ulteriori anomalie rispetto al cronoprogramma previsto dal Legislatore. Infatti, da una parte, l’Ente è limitato nella sua attività di gestione e resa dei servizi in virtù della previsione normativa di cui all’art. 163 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che regolamenta l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria. Dall’altra parte, gli impegni di spesa, seppur limitati in virtù del citato art. 163, si fondano sulle previsioni del bilancio pluriennale del ciclo precedente, le quali potrebbero non essere più rispondenti alla situazione attuale, con particolare riferimento alla previsione delle entrate. Peraltro, la Sezione ribadisce che i termini fissati dal Legislatore per l’approvazione dei documenti contabili non sono derogabili, imponendo all’Amministrazione di organizzarsi adeguatamente a regime per ottemperarvi compiutamente. Tali ritardi pregiudicano il fisiologico sviluppo del ciclo di bilancio, non rendono tempestive le attività di programmazione, gestione e rendicontazione, impediscono le eventuali azioni correttive in corso di esercizio, svuotando di significato la funzione tipica del bilancio di previsione e ritardando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.




