L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 521 del 29 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine del trattamento fiscale di un contributo regionale erogato ad una Impresa per far fronte all’emergenza epidemiologica “Covid-19”. L’Impresa istante, nel corso del 2020, al fine di evitare il collasso aziendale a causa dell’emergenza “Covid-19”, ha chiesto e ottenuto un finanziamento bancario, avendo avuto accesso ai benefici previsti da un bando regionale.
Al riguardo, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020, ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La Regione con atto dirigenziale ha reso operative le disposizioni di cui al Titolo II – Capo 3 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, in materia di “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, allo scopo di conseguire – nel rispetto delle indicazioni previste all’art. 22 dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso al contributo – gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 (“Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”).
Tenuto conto che il citato art. 10-bis si riferisce ai contributi di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”, esaminando il suddetto art. 22 dell’Avviso, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che il contributo concesso dalla Regione risulta riconducibile agli aiuti “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”, con la conseguenza che lo stesso non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell’Ires, né ai fini dell’Irap.




