Riscossione: notifica diretta degli atti impositivi

Nell’Ordinanza n. 16183 del 9 giugno 2021 della Corte di Cassazione, in materia di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’Agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il “Regolamento sul servizio postale ordinario”, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, del Dpr. n. 602/1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 del Cpc., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile).