Anac: è necessaria la Qualificazione “Soa” per le Imprese cooptate in Lavori su Beni culturali

Anac ha chiarito che se la quota di lavori sui Beni culturali affidata all’Impresa cooptata è superiore a 150.000 Euro, è sempre necessaria la Qualificazione “Soa”

Se la quota di lavori sui Beni culturali affidata all’Impresa cooptata è superiore alla soglia dei 150.000 Euro, è sempre necessaria la Qualificazione “Soa” adeguata per classifica e categoria ai Lavori da eseguire, mentre se la quota è inferiore a tale importo, l’Impresa medesima deve necessariamente essere in possesso dei requisiti stabiliti dal nuovo “Codice Appalti”. È quanto ha stabilito Anac con il Comunicato del Presidente 10 luglio 2024, dopo aver constatato casi di applicazione non omogenea dell’istituto della “cooptazione” delle Imprese, nell’ambito dei contratti nel Settore dei Beni culturali.

A renderlo noto la stessa Anac, con una Notizia pubblicata sul proprio sito in data 4 ottobre 2024.

Con il presente Comunicato – scrive Anac -, si intendono fornire alcune indicazioni di carattere generale, volte ad orientare in tale ambito l’azione amministrativa delle Stazioni appaltanti”. “La ‘Cooptazione’ è un istituto avente carattere eccezionale e derogatorio – spiega l’Autorità – che consente al concorrente, singolo o in Raggruppamento temporaneo di Imprese, che sia già in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, di raggruppare altre Imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Bando, a condizione che i Lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei Lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati”. “Al fine di assicurare che i lavori sui Beni culturali siano svolti da soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, volta a preservare il bene oggetto di intervento, nei termini prescritti dalla disciplina di riferimento, – conclude Anac – si richiamano le Stazioni appaltanti, in sede di Gara, ad una attenta verifica in ordine ai requisiti effettivamente posseduti dai concorrenti e dalle imprese cooptate, nel rispetto delle norme e dei principi sopra enucleati. La necessaria tutela dei Beni culturali impone infatti un accertamento pregnante sull’effettiva capacità degli esecutori ad intervenire sugli stessi, al fine di garantire sempre la necessaria e specifica tutela prescritta dall’ordinamento”.