Consiglio di Stato, Sentenza n. 7128 del 14 agosto 2024
Nel caso in questione, i Giudici stabiliscono che, per giustificare le voci dell’offerta in una gara, è sufficiente presentare dei preventivi, senza necessità di fornire fatture quietanzate. Questo perché ottenere preventivi è un’operazione accessibile a tutti i partecipanti, mentre richiedere fatture già pagate, soprattutto per molteplici voci, può essere estremamente difficile e di fatto inattuabile per la maggior parte degli operatori. I Giudici sottolineano che per valutare l’anomalia di un’offerta si devono applicare le regole previste dalla legge di gara, insieme ai criteri tecnici che la commissione di gara può adottare a sua discrezione. In questo caso, la legge di gara consentiva alla Stazione appaltante di verificare la congruità di qualsiasi offerta che sembrasse anormalmente bassa in base a elementi specifici. Tuttavia, è emerso che il criterio di esclusione è stato introdotto solo dopo aver conosciuto i contenuti delle offerte economiche dei concorrenti, e non prima, come invece avrebbe dovuto essere. Questo procedimento, adottato ex post, violava i Principi di trasparenza e imparzialità, poiché i partecipanti non erano stati informati preventivamente di tutti i criteri di valutazione. Questo comportamento ha generato una prima violazione delle regole procedurali. Sul piano sostanziale, l’introduzione di un meccanismo automatico e generalizzato per l’esclusione delle offerte è stata considerata contraria al Principio di proporzionalità e al dovere di motivazione delle decisioni amministrative. Tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che i preventivi siano sufficienti e abbiano valore probatorio. Acquisire preventivi è un’operazione che tutti gli operatori possono fare, permettendo loro di negoziare prezzi vantaggiosi. Al contrario, richiedere fatture già pagate per numerose voci rappresenta un onere quasi impossibile da sostenere per la maggior parte delle imprese. Questo potrebbe limitare la libertà di impresa e favorire solo pochi operatori, compromettendo la parità di trattamento nelle gare pubbliche. Pertanto, il meccanismo introdotto è stato dichiarato illegittimo anche per la mancanza di proporzionalità nell’azione amministrativa.




