Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17623 del 26 giugno 2024
Nella casistica in analisi, la Suprema Corte rileva che una retta inferiore a quella prevista dal Miur non è sufficiente a escludere la natura economica delle attività. È necessario verificare se le attività siano gratuite o se gli importi versati siano simbolici e non rappresentino una retribuzione per il servizio prestato, risultando significativamente inferiori ai costi di gestione.
La Sentenza impugnata non ha svolto questo accertamento rigoroso, che deve essere condotto anno per anno. La Commissione tributaria regionale avrebbe dovuto accertare che le rette pagate dagli alunni non coprissero una parte significativa dei costi di gestione. La sola circostanza che la retta coprisse solo una parte dei costi non è rilevante. Il fatto che l’attività si sia conclusa in perdita non esclude che fosse svolta con finalità di lucro, potendo essere dovuta a cattiva gestione o congiuntura sfavorevole. In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una decisione che aveva riconosciuto l’esenzione a una scuola paritaria religiosa, nonostante l’attività fosse in perdita, perché la perdita non escludeva la finalità di lucro. L’esenzione prevista per gli enti non commerciali si applica solo se le attività sono svolte gratuitamente o dietro corrispettivi simbolici. Il Principio consolidato afferma che tali corrispettivi devono coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, senza relazione con il costo stesso. La tendenziale parità di bilancio non è compatibile con il concetto di corrispettivo simbolico. Le rette significativamente inferiori a quelle previste dal Miur non escludono la natura economica delle attività; è necessario verificare la gratuità o la simbolicità degli importi versati. Infine, le istruzioni ministeriali non possono vincolare l’interpretazione del dato normativo.
I Giudici di legittimità precisano che il contribuente ha l’onere di dimostrare concretamente i requisiti per l’esenzione, provando che l’attività svolta nell’immobile, seppur rientrante tra quelle esenti per motivi religiosi e di culto, non sia condotta con modalità commerciali e abbia finalità solidaristiche. È compito del Giudice di merito accertare in concreto le circostanze fattuali, senza ricorrere a presunzioni astratte.
Inoltre, il requisito oggettivo per l’esenzione, che il contribuente deve dimostrare, non può essere dedotto esclusivamente da documenti che attestano il tipo di attività svolta nell’immobile.
È necessario verificare che tale attività, sebbene esente, non venga esercitata con modalità commerciali.


