Il Ministero dell’Interno, con un Parere (il n. 23986 del 29 luglio scorso) pubblicato il 26 settembre 2024 sul sito sul sito Dipartimento per Affari interni e territoriali, inerente Territorio e Autonomie locali, ha ribadito che la materia “Organi di governo” dei Comuni è rimessa alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e ad ogni Comune deve applicarsi la normativa statale dettata per la sua categoria dimensionale.
Nel caso in specie, è stato richiesto parere per la composizione della Giunta; più esattamente, se nel nominare i membri si debba fare riferimento alla normativa recata dall’art. 47, comma 3, del Tuel, che reca la disciplina in materia per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in cui rientra attualmente l’Ente, o si debba applicare, nelle more della modifica dello Statuto, la normativa statutaria, adottata quando il Comune aveva un numero di abitanti inferiore a 15.000, che limita la nomina degli Assessori cittadini non Consiglieri in numero massimo di 2.
Il Ministero ha fatto presente che, ai sensi del citato art. 47, comma 3, del Tuel, “nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Province gli Assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere”. Questa disposizione non prevede alcun limite numerico riferito agli Assessori esterni al Consiglio.
Il Ministero precisa che l’art. 64, comma 3, del Tuel, prevede che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, “… cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti“. Per tale motivo, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nessun Assessore può rivestire contemporaneamente la carica di Consigliere.
Nel caso in questione, il Sindaco dell’Ente deve fare riferimento alla normativa dettata dal Tuel, circa le Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La materia degli “Organi di governo” dei Comuni è rimessa, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed il Comune in parola, avendo attualmente una popolazione superiore a 15.000 abitanti, rientra nell’ambito applicativo dalla normativa statale dettata per tale categoria di Comuni. Per questo motivo l’Ente dovrà adeguare lo Statuto alla normativa vigente.




