Iva: possibile il “ravvedimento” per omesso versamento anche su fatture in “split payment” non transitate dal “Sdi”

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 511 del 27 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al “ravvedimento” per tardivo versamento dell’Iva su fatture in split payment, anche se non transitate dal “Sistema di interscambio”, emesse durante il periodo emergenziale.

Nello specifico, l’istante ha riferito che “(…), in occasione di emergenze di eccezionale gravità, sul territorio italiano ed all’estero, (…) ha posto in essere interventi urgenti […] per far fronte al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed a tal fine ha acquistato […] A fronte dell’emissione di fatture sono stati effettuati i pagamenti, in un periodo compreso tra il mese di marzo ed il mese di settembre dell’anno 2020, mediante bonifici disposti su appositi conti correnti bancari […] Per effetto dello split payment (…) ha saldato il solo imponibile Iva, e deve, pertanto, provvedere al versamento della citata imposta (…), in quanto le fatture, (…), non sono transitate sulla piattaforma di interscambio”.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo l’obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. (c.d. “FePA”), introdotto dall’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, e che dal 31 marzo 2015 (termine così fissato dall’art. 25 del Dl. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 89/2014), le Pubbliche Amministrazioni non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il “Sistema di interscambio” (c.d. “Sdi”), né non possono procedere al pagamento, anche solo parziale, delle fatture analogiche (cartacee o nel formato .pdf).

In secondo luogo, ha trattato del meccanismo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del Dpr. n. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, ricordando come esso non fa venire meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell’Iva in relazione all’operazione effettuata nei confronti dell’Ente pubblico.

Con Decreto Mef 23 gennaio 2015 (come modificato con successivo Decreto Mef 27 giugno 2017) è stato disciplinato, tra l’altro, il versamento dell’Iva relativa ad acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ambito delle proprie attività istituzionali, senza possibilità di compensazione, utilizzando l’apposito codice-tributo istituito con la Risoluzione n. 15/E del 2015 (620E/6040). Al riguardo, sono stati forniti chiarimenti con le Circolari n. 1/E del 2015, n. 15/E del 2015, n. 27/E del 2017, e n. 9/E del 2018.

Ricordato tutto quanto sopra l’Agenzia, in risposta all’istante – il quale non ha comunicato i motivi, legati verosimilmente all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, per cui le citate fatture non sono transitate nel “Sdi”, tenuto conto altresì che le stesse, secondo quanto riferito dall’istante, sono state pagate tra marzo e settembre 2020 – ha ritenuto che questi possa versare direttamente all’Erario l’Iva addebitatagli dai fornitori con le modalità e nei termini indicati dal citato Dm. 23 gennaio 2015.

In particolare, nel presupposto che il versamento dell’Iva andava eseguito al più tardi “entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’Imposta diviene esigibile”, lo stesso risulterà tardivo, con la conseguenza che in capo all’istante (in qualità di soggetto responsabile del versamento) torneranno applicabili le sanzioni per omesso o ritardato versamento di cui all’art. 13, comma 1, del Dlgs. n. 417/1997, definibili mediante l’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13, del Dlgs. n. 472/1997.