Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18555 dell’8 luglio 2024
Nella fattispecie in oggetto, la Suprema Corte pone in evidenza la Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 2 del Dl. n. 201/2011.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l’abitazione principale è il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, indipendentemente dalla residenza e dimora degli altri membri della famiglia. I Giudici costituzionali hanno stabilito che le norme fiscali non possono penalizzare chi decide di unirsi in matrimonio o in unione civile, estendendo l’illegittimità ad altre norme che limitano l’esenzione ad un solo immobile per i componenti del nucleo familiare.
La Suprema Corte ha puntualizzato che, nel contesto attuale, caratterizzato da maggiore mobilità lavorativa e cambiamenti sociali, è comune che persone unite in matrimonio o unione civile vivano in luoghi diversi, mantenendo comunque una comunione materiale e spirituale. Considerare insufficiente la residenza anagrafica e la dimora abituale di ciascun coniuge o partner civile in un determinato immobile per ottenere l’esenzione fiscale è una discriminazione rispetto ai conviventi di fatto.
I Giudici di legittimità hanno quindi ristabilito il diritto all’esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile, sottolineando l’importanza dei controlli da parte delle autorità competenti per evitare abusi. In base a queste premesse, l’esenzione Imu è possibile per l’abitazione principale anche in caso di scissione del nucleo familiare in Comuni diversi.


