Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20673 del 25 luglio 2024
Nel caso in trattazione, la Suprema Corte rileva che, in tema di rilevanza fiscale del mandato senza rappresentanza per la vendita di un immobile, il trasferimento gratuito dell’immobile dal mandante al mandatario senza rappresentanza, ai fini dell’esecuzione del mandato, non è soggetto all’Imposta sulle donazioni. Questo perché non comporta un arricchimento definitivo del patrimonio del mandatario, il quale è obbligato a trasferire il bene al terzo acquirente, fungendo solo da intestatario formale, e a restituire il prezzo della vendita al mandante, oppure a restituire l’immobile al mandante nel caso in cui il mandato non venga adempiuto. In materia di benefici fiscali per la prima casa, il trasferimento dell’immobile dal mandante al mandatario, essendo di natura strumentale, temporanea e fiduciaria per l’esecuzione del mandato stesso, costituisce abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000. Ciò si verifica quando il mandato a vendere un immobile residenziale ex art. 1719 del Codice civile è seguito dall’acquisto, da parte del mandante, di una seconda abitazione con l’applicazione delle agevolazioni fiscali, poiché viene meno il requisito della non possidenza di un altro immobile idoneo ad uso abitativo.


