Nell’Ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che le spese di giudizio non possono essere compensate tra le parti in causa facendo leva sulla mera circostanza che l’Amministrazione finanziaria non si è costituita in giudizio. La mancata costituzione dell’ufficio non comporta l’automatica compensazione delle spese processuali sostenute.







